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Roccalumera elezioni amministrative – Lettera del dott. Giuseppe Saitta alla Gazzetta Jonica

Roccalumera – In un nostro precedente articolo è stato scritto: Si tinge di giallo la candidatura a sindaco del dott. Giuseppe Saitta, perché una sentenza della Corte Costituzionale smentirebbe quanto da lui comunicato e cioè che “versa in una situazione di ineleggibilità, che gli impedisce di accettare la candidatura a Sindaco o a consigliere comunale in base a quanto previsto dall’ 9, 1, . 9, . 31 1986, che impedisce appunto ai titolari di un laboratorio di analisi accreditato di partecipare con un ruolo attivo da candidato alla competizione elettorale”. L’articolo continuava specificando che “La Corte Costituzionale a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, primo comma, n. 9), della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, quarto comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31; c) ecc.ecc. Su questo argomento abbiamo ricevuto una lettera dal dott. Saitta che specifica meglio e chiarisce i passaggi di questa legge. Eccola: “Egregio direttore della Gazzetta Jonica, Con estremo disagio sono costretto a chiederle di rettificare e/o di eliminare dalla sua testata giornalistica l’articolo intitolato “Elezioni a Roccalumera. Il dottor Saitta avrebbe mentito sulle cause del suo ritiro. Sentenza della Corte Costituzionale“. In detto articolo si riporta una sentenza del Giudice delle Leggi secondo cui io mi potrei candidare a Sindaco, concludendo che avrei imbrogliato un paese e i miei sostenitori. A tal riguardo tengo a precisare che tutto ciò non è vero in quanto la causa di ineleggibilità prevista dall’articolo 9, comma 1, n. 9 della L.R. 31 del 1986 è tuttora in vigore, per come risulta innanzitutto dall’orientamento dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana (parere 31.11.2016 del 24/06/2016) secondo cui la causa di ineleggibilità in relazione al titolare di un laboratorio di analisi convenzionato è efficace. La Corte di Cassazione nel 2018 con la sentenza n. 19752 ha stabilito che: “la causa di ineleggibilità di cui alla L.R. Siciliana n. 31 del 1986, art. 9, comma 1, n. 9, per i legali rappresentanti delle strutture sanitarie private che operano in regime di accreditamento, non risulta abrogata per incompatibilità per effetto del riordino del sistema sanitario che ha sostituito alle USL le ASP, configurandole come enti strumentali della Regione (D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502; L.R. Sicilia 3 novembre 1993, n. 30; L.R. Sicilia 14 aprile 2009, n. 5), in quanto il rinvio operato dalla norma, di natura formale, è riferito al rapporto concessorio che lega le corrispondenti figure della nuova disciplina (le strutture private e l’ente pubblico preposto alla attività sanitaria) senza che possa dirsi venuta meno la ratio sottesa alla nuova disciplina, che è sempre quella di prevenire la lesione della par condicio tra candidati alla competizione elettorale, mediante la captatio voti da parte del titolare della struttura privata il quale, trovandosi in una posizione di prestigio, ha la facile possibilità di condizionare il voto di un rilevante settore dell’elettorato”. La sentenza della Cassazione sopra indicata riguardava un caso avvenuto a Messina in merito all’elezione di un titolare di un laboratorio di analisi alla carica di consigliere comunale, che è stato dichiarato decaduto dopo essere stato eletto; evenienza che poteva verificarsi anche a Roccalumera nel caso mi fossi candidato a Sindaco. Le chiedo, quindi, di pubblicare la presente lettera di smentita in merito alle cause che mi hanno costretto a non partecipare l’imminente campagna elettorale e di eliminare senza indugio il commento finale perché lesivo della mia dignità personale e professionale, prima ancora che politica, riservandomi in ogni caso qualsiasi azione a tutela della mia reputazione. Distinti saluti – Dott. Giuseppe Saitta”. Nulla abbiamo aggiunto e nulla abbiamo tolto alla precisazione fatta dall’ex candidato a sindaco di Roccalumera. Volevamo solo aggiungere che abbiamo esercitato il nostro diritto di cronaca senza con questo intaccare l’onestà e la correttezza del dott. Giuseppe Saitta, di cui abbiamo sempre elogiato le sue doti umane e professionali. (Pino Prestia)

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