Approvato il “Decreto Rilancio”, diverse le misure per le imprese, ma chi si aspettava una vera e propria modifica nel mondo fiscale è rimasto deluso. Pochi benefici per le imprese. Eliminato il saldo Irap 2019 e la prima rata dell’acconto per le imprese con ricavi non superiori a 250 milioni di euro. In realtà il risparmio per le imprese è solo il saldo dell’imposta per il 2019, in quanto a giugno del 2021, dovranno pagare un saldo (2020) più sostanzioso, per il mancato pagamento della prima rata dell’Irap. I contribuenti forfettari non trovano beneficio nell’eliminazione del tributo, in quanto sono esonerati. L’altra novità riguarda il contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzidell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L’importo del contributo è compreso tra il 20 e il 10% della riduzione di fatturato, a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente. Per questo beneficio penalizzate le attività stagionali che essendo chiuse nel mese di aprile 2019, il calo del fatturato è zero.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o diaffitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio,
L’indennità dei 600 euro sarà erogata anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata unacomprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020. È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto