Si avvicina il consueto appuntamento per pagare il saldo Imu e Tasi. Quest’anno il termine previsto per legge, cioè il 16 dicembre, scade di sabato e quindi il versamento può essere rinviato al lunedì successivo, il 18 dicembre per l’appunto. La tasi si azzera se la casa è abitazione principale.
La procedura di calcolo è invece sostanzialmente identica per i due tributi. Si parte dall’individuazione di quella che in gergo tecnico si chiama “base imponibile”, costituita dal valore degli immobili a seconda della diversa tipologia, che per i fabbricati si determina prendendo la rendita catastale rivalutata del 5% (rendita x 1,05), mentre per i terreni agricoli si prende il reddito dominicale rivalutato del 25% (reddito x 1,25). A questo punto entrano in gioco gli appositi coefficienti moltiplicatori, distinti per categoria catastale: 160 per la categoria A (escluso A/10) e C/2, C/6 e C/7 (abitazioni e pertinenze); 140 per la categoria B (caserme, comunità, edifici pubblici) e le categorie C/3, C/4, C/5 (laboratori artigianali); 80 per le categorie A/10 e D/5 (uffici e istituti finanziari); 65 per la categoria D (edifici industriali e commerciali) escluso D/5; 55 per la categoria C/1 (negozi). Sono esenti dall’Imu i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione, mentre per gli altri soggetti si applica il coefficiente 135. Si ricorda che i terreni agricoli sono fuori dal campo di applicazione della Tasi. Ottenuto il valore degli immobili (rendita catastale x 1,05 x 160: esempio dell’abitazione).
È necessario determinare l’imposta applicando l’aliquota prevista dal comune di ubicazione dell’immobile. Dall’importo ottenuto deve essere detratto quanto già versato in acconto a giugno. C’è da ricordare che non si effettuano versamenti quando il minimo da pagare è pari 12 euro in assenza di diverso importo stabilito dal singolo Comune.
Per i residenti all’estero, iscritti all’Aire, è considerata abitazione principale una sola unità immobiliare. L’esonero è però condizionato alla percezione di pensione estera, corrispondente al Paese di residenza. Quindi un pensionato che risiede in Germania con pensione italiana non può accedere al beneficio.
Niente Imu per i fabbricati rurali, ma è necessario oltre alla destinazione agricola, è richiesto anche che l’immobile sia iscritto in catasto nella categoria D/10 o, in alternativa, per i fabbricati iscritti in altre categorie catastali, è richiesto che possegga l’annotazione di ruralità rilevabile nelle visure catastali. Non c’è Imu per la dimora assegnata all’ex.
L’immobile non è soggetto neppure alla Tasi, essa non è dovuta né dal proprietario né dal detentore. Per i fabbricati inagibili c’è lo sconto del 50% dell’Imu. Per fruire dello sconto è necessaria o una perizia all’ufficio tecnico comunale, oppure presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà, attestante la sussistenza dei requisiti di legge