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Si dovrà ripetere lo spareggio Sant’Alessio – Cara Mineo

PRIMA CATEGORIA – SPAREGGIO/RETROCESSIONE

GARE DEL 30/ 4/2016

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 30/ 4/2016 POLSPORTIVA SANT ALESSIO – CARA MINEO
2-5; Reclamo Polisportiva Sant’Alessio

Con reclamo ritualmente proposto la Società Polisportiva Sant’Alessio chiede l’assegnazione della perdita della gara alla Società Cara Mineo per avere, quest’ultima, fatto partecipare alla stessa i calciatori Seydy Aladji Moussa, Jiabate Vassebe, Bakar Lami e Shouanwe Kennedy, identificati con fotocopie di documenti, nella specie permessi di soggiorno, due dei quali scaduti, non autenticati; fa quindi rilevare come la decisione dell’arbitro di consentire la partecipazione alla gara dei suddetti calciatori sia stata “gravemente lesiva degli interessi e diritti della Società”;

Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che i suddetti calciatori sono stati effettivamente ammessi dall’arbitro a disputare la gara in oggetto nonostante questi fossero in possesso soltanto delle fotocopie dei propri documenti di riconoscimento;

Preliminarmente questo Organo di Giustizia ha chiesto chiarimenti sulla posizione di tesseramento dei citati calciatori all’Ufficio Tesseramento di Roma della FIGC il quale ha confermato “che i permessi di soggiorno in questione sono stati considerati validi ai fini del tesseramento in base all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 142 del 18 agosto 2015 ed all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 140/2005”;

Comunque, attesa l’irritualità dell’identificazione dei suddetti calciatori mediante una fotocopia dei documenti di riconoscimento, cosa che non può essere considerata idonea al suddetto fine in quanto in contrasto con il dettato dall’art. 71 della N.O.I.F.;

Che di tale fattispecie deve essere ritenuto responsabile il direttore di gara e che la stessa può pertanto configurarsi quale “errore tecnico” con la conseguente determinazione dell’annullamento della gara e consequenziale ripetizione;

Per quanto sopra;

Si delibera:

Di accogliere, nei limiti di quanto appresso determinato, il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Sant’Alessio, non addebitando alla stessa la relativa tassa;

Di annullare la gara in epigrafe, ordinandone la ripetizione;

Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di competenza in ordine all’operato dell’arbitro della gara. 

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