Tra gli obblighi dell’amministratore, previsti dalla legge 220/2012, quello di far transitare obbligatoriamente le somme ricevute ed erogate su un conto corrente intestato al condominio e l’obbligo di conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio. La riforma entra in vigore il 18.06.2013. Ciascun condominocome prescritto dalla riforma, tramite l’amministratore, può richiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Il conto corrente condominiale è destinato così a svolgere pure una funzione di garanzia e di responsabilità, allo scopo di assicurare i terzi creditori del condominio. La nuova riforma ha previsto anche nuove disposizioni per quanto riguarda l’amministratore di condominio: nomina, revoca e obblighi connessi al suo incarico.