SANTA TERESA DI RIVA – Il comune di S.Teresa è stato condannato dal giudice del lavoro a retribuire ad un dipendente “14 giornate lavorative pari ai giorni di congedo straordinario, richiesto per presenziare alle udienze del procedimento penale a suo carico per fatti connessi all’esercizio delle sue funzioni, conclusosi con il pieno proscioglimento”, nonché alla “restituzione della somma di 420 euro e 45 centesimi indebitamente trattenute sulla busta paga del novembre 2004”. Il comune dovrà anche rifondere alla controparte 7.540 euro di spese legali e 1.800 euro di spese giudiziarie. Il Comune si era opposto alla richiesta del dipendente (formulata nel 2005), sostenendo che “ il dipendente non era stato dichiarato esente da responsabilità – condizione imprescindibile per il rimborso – ma le imputazioni che gli erano state mosse erano state estinte per prescrizione e che inoltre non aveva interpellato il datore di lavoro sulla scelta dei legali”. Il giudice del lavoro D’Uva ha respinto questa tesi perchè le leggi regionali (145/80 e 30/2000) invocate dal comune , non sono applicabili: la prima perché riguarda solo i dipendenti regionali (il rimborso ancorato alla dichiarazione di esenzione della responsabilità) e la seconda – pur avendo esteso ai dipendenti degli enti locali la disciplina della legge 145/80 in materia di rimborso di spese legali – è successiva ai fatti di causa 1994-1995). Il comune, inoltre, al tempo della causa non si era costituito parte civile, per cui non c’è conflitto di interessi. Inoltre in ordine alla scelta dei legali il giudice ha argomentato che il diritto alla difesa “non può in alcun modo essere compresso o limitato”. Il Comune ha deciso di ricorrere in appello contro questa sentenza del giudice del lavoro di Messina. La giunta ha nominato legale di fiducia l’avv. Giovanni Monforte. Il dipendente è difeso dall’avv. G. Tribulato.