SANTA TERESA DI RIVA – La quarta sezione del Tar di Catania, con ordinanza del 28 giugno, ha ritenuto fondata la censura con la quale il Consorzio Aedars di Roma lamenta la violazione dell’art. 7 del disciplinare di gara e della legge 15/2008, ovvero la mancata presentazione della certificazione antimafia e dell’attestazione Soa, in alcuni casi anche del Durc, da parte delle otto imprese riammesse, ha accolto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento con il quale Ufficio tecnico del comune di Santa Teresa di Riva ha disposto la riapertura della gara di appalto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto e nel cortile del nuovo Municipio, fissando la trattazione di merito del ricorso per l’udienza del 15 dicembre. Il Consorzio Aedars, rappresentato da Santino Ferraro di Santa Teresa di Riva ed assistito dall’avv. Alessandra Crinò, che in un primo momento era stato dichiarato vincitore dell’appalto da 250 mila euro, aveva già ottenuto con decreto del tribunale del 13 maggio scorso, la sospensione dell’aggiudicazione dell’appalto alla ditta Comitel srl di Belpasso e del verbale di consegna dei lavori del 6 maggio. Nel ricorso dell’Aedars sul quale il Tar il 13 maggio aveva emesso il decreto di sospensione, il comune di Santa Teresa di Riva si era costituito in giudizio (avv. Giovanni Monforte), lo stesso aveva fatto la Comitel (avv. Paola Aiello). Nella camera di consiglio del 23 giugno il relatore Giuseppa Leggio (Dauno Trebastoni presidente ff, e Giuseppe La Greca referendario) uditi per le parti i difensori ha ritenuto l’infondatezza del ricorso incidentale, ma quanto al ricorso principale ha ritento che per la parte riguardante l’esclusione, prima, e la riammissione, dopo, delle ditte che non avevano presentato il certificato antimafia nella istanza di partecipazione, cosa che ha portato alla rideterminazione della media di gara, la commissione di gara non avrebbe agito correttamente.