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CALCIO 3 CAT. SENTENZA CHOC DELLA FIGC

STANGATA  AL REAL TAORMINA – SORRIDONO LE CASSE DELLA FEDERAZIONE

Dopo alcuni mesi, la Figc chiude la vicenda del ricorso del Letojanni contro il Real Taormina. Il reclamo fu presentato, dopo la gara Real Taormina – Letojanni, conclusa per 2 – 1, dal presidente Camarda per la posizone irregolare del giocatore taorminese Andrea Alessandro, già tesserato nella Robur.  Una condanna pensante per la squadra del presidente Gugliotta che dovrà pagare anche un’ammenda di mille euro. Sorridono solo le casse della Federazione.  La sanzione pecuniaria per il Real Taormina è troppo onerosa, quasi uguale alla quota di iscrizione al campionato. Con questa stangata, la Figc  allontana, sempre più,  il Real Taormina dalla partecipazione al prossimo campionato. E dire che al palazzo dello Sport sostengono che coloro che fanno sport soprattutto in autogestione devono essere aiutati. Invece…. Non dovrebbe essere dimenticato che si tratta di un campionato di terza categoria dove le società hanno già difficoltà a reperire risorse finanziarie per disputare il torneo. Di seguito la sentenza:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Alessandro Andrea (Calciatore A.S.D. Real Taormina già Consigliere A.S.D. Robur Letojanni)

Sig. Cacciatore Riccardo (Dirigente A.S.D. Real Taormina)

Società A.S.D. Real Taormina (Me)

Società A.S.D. Robur Letojanni)

Procedimento 295/A

 

Considerato che la Procura Federale con nota 6448/937 pf 09-10 AA/ac del 06 Aprile 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli articolo 1 comma 1)  C.G.S.; articolo 10 commi 1) e 2) C.G.S.; articolo 21 comma 4) N.O.I.F. nonché  articolo 4 comma 2) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 11 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Alessandro Andrea la squalifica per anni 2 (due); al Sig. Cacciatore Riccardo la inibizione per anni 2 (due); alla società A.S.D. Real Taormina l’ammenda di €  1000,00 (mille) nonché due punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato di competenza; alla società A.S.D. Robur Letojanni l’ammenda di € 300,00 (trecento)”.

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: il Sig. Cacciatore Riccardo e la società A.S.D. Real Taormina hanno prodotto memoria difensiva dichiarandosi estranei all’irregolarità in materia di tesseramento posta in essere dal Sig. Alessandro Andrea, non conoscendo la posizione federale antecedente dello stesso. Chiedono la declaratoria di non punibilità.

La società A.S.D. Robur Letojanni ha prodotto memoria difensiva, assistita dall‘avvocato Giacomo Rossini, con la quale si dichiara non responsabile del comportamento assunto personalmente dal Sig. Alessandro Andrea, già titolare della carica di Consigliere del consiglio direttivo della A.S.D. Robur Letojanni. Chiede che la predetta società venga estromessa dalla procedura disciplinare instaurata a carico.

Ritenuto che le società rispondono comunque delle condotte riconducibili a carico dei propri tesserati e dell’attività svolta dagli stessi ancora tesserati in seno alla società stessa.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

·        al Sig. Alessandro Andrea (oggi tesserato Calciatore A.S.D. Real Taormina)  la squalifica a tutti gli effetti per anni 2 (due);

·        al Sig. Cacciatore Riccardo (Dirigente accompagnatore società A.S.D. Real Taormina) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per anni 1  (uno);

·        alla società A.S.D. Real Taormina, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di €.1000,00 (mille);

·        alla società A.S.D. Robur Letojanni, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di €.300,00 (trecento).

 

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