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Eccellenza – Arriva l’attesa batosta per la Jonica Fc, ecco cosa ha deciso il giudice sportivo

Gara persa a tavolino per 3 a 0 (stesso risultato del campo), 1 punto di penalizzazione e 300 euro di multa: per la Jonica Fc arriva la batosta del giudice sportivo per i fatti relativi all’epilogo della gara con la Città di Avola valevole per la quinta giornata del campionato di Eccellenza. In quell’occasione i giallorossi uscirono dal campo a sette minuti dalla fine del match dopo che l’attaccante colombiano Alegria era stato preso di mira da “ululati” e cori razzisti provenienti dal settore ospiti della tribuna.

Nella sostanza è stato messo nero su bianco che uno o più persone della tifoseria dell’Avola hanno avuto comportamenti a sfondo razzista verso il calciatore della Jonica (il comunicato della Lega nazionale dilettanti si limita a definirli “ululati”), ma è stato allo stesso tempo accolto il ricorso degli avolesi. Le sanzioni per la Città di Avola consistono nell’ammenda di 600 euro “con obbligo di disputare una gara con tutti i settori privi di spettatori”; nulla invece sul fronte della classifica, confermati la vittoria e i tre punti.

Per la dirigenza e la squadra santateresina si tratta di un responso che era stato già messo in conto. Con questa penalizzazione i giallorossi scendono adesso a 3 punti in classifica, sempre terzultimi. Cambia poco, serve comunque un deciso cambio di passo per dare una svolta a questo inizio di stagione.

Tra i dirigenti della Jonica ad avere la peggio è stato il dirigente accompagnatore Aldo Grezzo, veterano del calcio dilettantistico siciliano e da sempre professionista molto stimato per la sua correttezza e passionalità: per lui è stata comminata la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 10/11/2024.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale e integrale del giudice sportivo:

gara del 13/10/2024 JONICA F.C. – CITTA’ DI AVOLA 2020

0-3; Sospesa al 38′ del s.t.; Ricorso Città di Avola 2020

Con ricorso ritualmente proposto la Società Città di Avola 2020, considerata la “palese ed indubitabile sussistenza del presupposto del rifiuto della squadra della Jonica di proseguire la gara, con conseguente decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente, a pochi minuti dal termine del secondo tempo sul risultato di 3-0 per la ricorrente, la partita in oggetto”, chiede che venga deliberata l’ applicazione dell’art. 53 comma 2 NOIF con la sconfitta a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica a carico della Società Jonica; Esaminato il rapporto di gara, dallo stesso si rileva che: “al minuto 38 del 2º tempo si udivano degli ululati provenienti dalla tribuna e in particolare dal settore ospiti occupato dai sostenitori della società Città di Avola indirizzati a Alegria Florez Jairo, n. 11 della società Jonica. Immediatamente si attivava Ruiz Pierpaolo, n. 10 e capitano della società Città di Avola, il quale si recava sotto il settore ospiti occupato dai sostenitori della società Città di Avola chiedendo di cessare i cori appena uditi.

A questo punto Alegria Florez Jairo si sedeva sul terreno di gioco e rifiutava di proseguire la gara, successivamente la società Jonica nella sua totalità, dirigenti e calciatori, decideva di abbandonare il terreno di gioco. Poco dopo negli spogliatoi la società Jonica a nome di Grezzo Aldo, dirigente accompagnatore, e Savoca Giuseppe, n. 5 e capitano della squadra, presentava delle dichiarazioni spontanee riguardo la gara in questione e confermava la decisione di non volere proseguire la gara.”; Nel merito, appare del tutto ingiustificata la decisione assunta dalla Società Jonica di non proseguire la disputa della gara sia pure “per solidarietà verso il proprio compagno di squadra”, oggetto delle manifestazioni di intemperanza di discriminazione a sfondo razziale che vanno adeguatamente sanzionate ai sensi dell’art. 28, comma 4, e dell’art. 8, comma 1, lettera b) e lettera d), del C.G.S.; Per quanto sopra; Visto l’art. 53, comma 2, delle NOIF; Si delibera:

Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Città di Avola, non addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48, comma 2, del C.G.S.; Di infliggere alla Società Jonica la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 300,00 (1.ma rinuncia); Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Jonica, Grezzo Aldo, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 10/11/2024; Di infliggere alla Società Città di Avola l’ammenda di Euro 600,00 con obbligo di disputare una gara con tutti i settori privi di spettatori”.

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