Siamo certi di interpretare l’amarezza della Comunità santateresina che scaturisce dall’esito del I grado di giudizio della controversia giudiziale sull’installazione delle nuove SRB che tanto fermento ha suscitato nel Comune negli ultimi mesi. Lo spirito di servizio che ha caratterizzato da sempre l’essenza del Comitato Jonico Beni Comuni ci impone di astenerci dal commento della sentenza stessa. Nel massimo rispetto che abbiamo per l’architettura istituzionale riteniamo però di poter affiancare, alla realtà processuale, per ora appunto solo di I grado, la realtà fattuale in modo che la collettività sia adeguatamente informata. La sentenza ha dichiarato inammissibile l’intervento del Comitato Jonico Beni Comuni per carenza di “rappresentatività”. Purtroppo le dinamiche processuali/giudiziarie sono troppo rigide per poter dimostrare quello che l’intera collettività conosce come dato più che acquisito e soprattutto pacifico. Sul tema, come su tutte le questioni ambientali, l’esperienza e l’operatività non ideologica, maturata nel tempo da parte del Comitato Jonico Beni Comuni è tale da farci considerare, sia dai singoli cittadini che dalle amministratori locali, rappresentativi non solo della comunità santaresina ma anche dell’intero comprensorio delle Valli Joniche. La memoria storica di cui siamo portatori maturata nel continuo lavoro di studio e di informazione, profuso all’interno del comprensorio jonico, non può essere misurata dalla fredda valutazione documentale di atti fatta dai giudici, peraltro prodotti al solo scopo di presenziare in udienza. Ma è presente in ogni attività e battaglia svolta nell’interesse dei cittadini. Abbiamo comunque avuto la possibilità, se pur non utilizzata ai fini della sentenza, di poter argomentare in udienza le ragioni di una cittadinanza attenta alla tematica e siamo certi che lo sforzo non sia stato vano. I giudici, in sostanza, hanno ritenuto che nell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione Comunale non sia stato evidenziato l’interesse pubblico all’esercizio dello stesso e come esso poteva essere contemperato rispetto a quello privato. Nei fatti, sappiamo che la richiesta avanza dalla Società Iliad Spa presentava almeno tre profili di criticità: – la non conforme rappresentazione dei luoghi utilizzata a fondamento della richiesta presentata dalla Iliad (falsa prospettazione della realtà), – la presenza a poche decine di metri dal luogo in cui è stata installata la SRB di siti sensibili per legge riconosciuti (asili e scuole), – la violazione del nostro regolamento (espressione del potere di governo del territorio e non cassato da nessun organo sovrastante il Comune), – il suo silenzio snobbante di fronte allo sforzo di bilanciamento degli interessi adottato dall’amministrazione nell’Ottobre 2021 con la convocazione di tutte le Compagnie attive a quella data per trovare insieme una soluzione partecipata per garantire il rispetto di tutti gli interessi in campo. Tutti questi motivi, per il T.A.R., non sono bastati a sancire la prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo sull’interesse privato della Iliad alla quale, comunque, il Comune avrebbe garantito l’installazione in altri siti, peraltro già individuati ed indicati formalmente. Se i giudici non hanno ritenuto che questi elementi fossero di per sé sufficienti a decretare la retrocessione di un interesse privato messo al servizio di un interesse generale (interesse che, si ripete, sarebbe stato garantito su altri siti indicati!), questo ha rafforzato in noi la convinzione che è necessario continuare a lavorare, facendo squadra con tutti gli organi pubblici locali, per rimarcare i valori costituzionali che giammai subordinano l’interesse pubblico a quello dei privati ancorché per l’iniziativa di opere di interesse generale. Il governo del territorio è, fino a prova contraria , prerogativa delle amministrazioni comunali. I Comuni possono scegliere di localizzare tali impianti in siti alternativi, garantendo, al contempo, l’interesse alla comunicazione/ricezione ed il corretto e funzionale assetto territoriale minimizzando i rischi di esposizione. L’autotutela esercitata dal Comune non aveva la pretesa di vietare, in via generale, l’istallazione delle SRB. Ma era la naturale risposta alla loro richiesta viziata da elementi incompatibili con l’attuale conformazione del territorio. Chiediamo con maggior vigore di rimanere uniti ed evitare di barattare la nostra potestà/libertà in nome di un progresso che fa sempre più rima con interessi privati travestiti, solo superficialmente, da interessi pubblici.