Dal 1.07.2018 non sarà più possibile pagare stipendi in contanti. Ricordiamo che attualmente il pagamento cash degli stipendi, cosi come tutte le transazioni in contanti tra soggetti diversi, è vietato se l’importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo è il limite previsto dalla normativa antiriciclaggio in vigore nel nostro Paese.
La Legge di bilancio 2018 ha stabilito che dal 1.07.2018 i committenti e i datori di lavoro corrispondano le retribuzioni ed eventuali anticipi esclusivamente con mezzi tracciabili
Il pagamento tracciabile dello stipendio vale nei confronti dei seguenti contratti di lavoro:
contratto di lavoro a tempo indeterminato;
contratto di lavoro a tempo determinato o contratto a termine, anche part-time:
contratto di lavoro a tempo parziale o part-time;
contratto di apprendistato;
collaborazione coordinate e continuative o cococo;
lavoro intermittente o accessorio o a chiamata;
contratti di lavoro con soci di cooperative;
e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
I mezzi di pagamento ammessi, in base al c. 910, sono:
bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti allo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato in caso di comprovato impedimento. Il delegato può essere esclusivamente il coniuge o il convivente e i familiari in linea retta o collaterale, a condizione che abbiano superato i 16 anni.
Non costituisce prova del pagamento la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga, per cui la prova del pagamento è fornita dalla ricevuta del bonifico, dalla fotocopia dell’assegno o da altra ricevuta bancaria o postale. Per i datori di lavoro e committenti che violano la normativa della tracciabilità, sarà applicata una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.