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sabato, Gennaio 11, 2025
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Pagamento stipendi: dal 1 luglio addio contanti

Dal 1.07.2018 non sarà più possibile pagare stipendi in contanti. Ricordiamo che attualmente il pagamento cash degli stipendi, cosi come tutte le transazioni in contanti tra soggetti diversi, è vietato se l’importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo è il limite previsto dalla normativa antiriciclaggio in vigore nel nostro Paese.

La Legge di bilancio 2018 ha stabilito che dal 1.07.2018 i committenti e i datori di lavoro corrispondano le retribuzioni ed eventuali anticipi esclusivamente con mezzi tracciabili

Il pagamento tracciabile dello stipendio vale nei confronti dei seguenti contratti di lavoro:
contratto di lavoro a tempo indeterminato;
contratto di lavoro a tempo determinato o contratto a termine, anche part-time:
contratto di lavoro a tempo parziale o part-time;
contratto di apprendistato;
collaborazione coordinate e continuative o cococo;
lavoro intermittente o accessorio o a chiamata;
contratti di lavoro con soci di cooperative;
e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

I mezzi di pagamento ammessi, in base al c. 910, sono:
bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti allo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato in caso di comprovato impedimento. Il delegato può essere esclusivamente il coniuge o il convivente e i familiari in linea retta o collaterale, a condizione che abbiano superato i 16 anni.

Non costituisce prova del pagamento la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga, per cui la prova del pagamento è fornita dalla ricevuta del bonifico, dalla fotocopia dell’assegno o da altra ricevuta bancaria o postale. Per i datori di lavoro e committenti che violano la normativa della tracciabilità, sarà applicata una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

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