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Casalvecchio Siculo – Caos sulla aliquota Imu. Il comune dimentica di pubblicare la delibera sul Mef.

Cittadini a caccia dell’aliquota corretta da applicare ai fini Imu. Oltre alle difficoltà previste dalla normativa nazionale per quanto concerne l’imposta sugli immobili a Casalvecchio Siculo c’è pure quello dell’aliquota a cui devono essere assoggettati i fabbricati diversi dall’abitazione principale.

Oggi la redazione della Gazzetta Jonica ha appurato la segnalazione sollevata da diversi casalvetini, telefonando all’Ufficio Imu. Infatti, con il pagamento della prima rata, per l’anno 2016, di acconto ai fini Imu, si sono evidenziate differenze di imposta dovuta tra quella calcolata da un professionista (ragioniere, dottore commercialista) e quella determinata dall’ufficio Imu del piccolo centro collinare. La discrepanza è dovuta alla diversa aliquota applicata per i fabbricati diversi dall’abitazione principale. Il comune applica l’aliquota del 9,6 per mille, mentre i professionisti utilizzano l’aliquota del 7,6 per mille sulla rendita catastale dell’immobile rivaluta e moltiplicata per il coefficiente (160).

L’ufficio tributi nel suo calcolo fa riferimento, alla delibera n. 33 del 28 settembre 2015, che stabilisce che l’aliquota da applicare è quella del 9,6, mentre i professionisti applicano quella fissata con delibera n. 15 del 27 giugno 2014, correttamente pubblicata sul sito del Dipartimento della finanze. Infatti, la delibera del 2015 non è stata mai pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia, quindi non valida per la modifica dell’aliquota stabilita in precedenza. La legge infatti recita “…….. I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote o delle tariffe della IUC devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

I regolamenti e le delibere relativi alla IUC devono, poi, essere pubblicati sul presente sito internetwww.finanze.gov.it. Per l’IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce – ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 – condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, mentre per la TARI – in virtù del comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 – la pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa.

Adesso i casalvetini rischiano di vedersi recapitati avvisi di accertamento per imposta pagata in misura inferiore a quella dovuta, oltre a sanzioni e interessi. Oltre al danno anche la beffa. A ciò si aggiunge che alcuni proprietari di immobili hanno pagato l’Imu con un aliquota errata(9,6 per mille), quindi il comune ha incassato soldi indebitamente. Speriamo che al più presto venga presa in considerazione dal consiglio comunale questa situazione al quanto grottesca.

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