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venerdì, Aprile 25, 2025
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Chi ha un vaso con una piantina sul marciapiede davanti casa dovrà pagare il suolo pubblico? La replica 

ALLA REDAZIONE DELLA GAZZETTA JONICA

VIA NAZIONALE 239 ROCCALUMERA

info@gazzettajonica.it

 

 

Egregio sig. Direttore,

siamo due dei componenti della famiglia oggetto dell’articolo apparso sul sito internet del suo giornale dal titolo: Chi ha un vaso con i fiori davanti la porta di casa deve pagare il suolo pubblico? Sconcertante caso a Roccalumera. Denunciata una famiglia dai vicini. Lettera in redazione, che si rivolgono a Lei per godere del legittimo “diritto di replica” in relazione a detto articolo e fare chiarezza ad alcuni dubbi da Lei evidenziati nell’articolo.

Si premette che l’interesse alla replica è dovuto al fatto che tale articolo è balzato agli onori della cronaca al di fuori dell’ambito locale, finanche in territorio nazionale ed estero, grazie a qualche solerte “sostenitrice” che ha provveduto a condividerne il contenuto mediante condivisione sul social network “Facebook”, portandolo a conoscenza di persone a noi legate da rapporti di amicizia domiciliate e/o residenti in tali aree, oltre che esser stato acquisito dai maggiori motori di ricerca di internet, vista lo strumento impiegato per la divulgazione del contenuto della lettera.

Avremmo voluto replicare prima, ma consci che la fretta è pessima consigliera, ci siamo apprestati con ogni consentito ritardo a predisporre questo scritto.

Ad ogni buon fine, ci pregiamo di comunicare ai Suoi lettori che, in merito al primo quesito da Lei espresso, ossia «chi mette dei vasi con fiori vicino la porta di casa, sul marciapiede, deve pagare il suolo pubblico?»:

l’art. 822 del Codice Civile italiano, al comma secondo recita: «Fanno parimenti parte del demanio pubblico,  se  appartengono  allo Stato, le strade, … omissis…;  e infine gli altri beni che sono dalla  legge  assoggettati  al  regime proprio del demanio pubblico»;

l’art. 823 del Codice Civile italiano, recita: «I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano»;

l’art. 824 del Codice Civile italiano, recita: « I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma  dell’art. 822, se appartengono alle provincie o ai  comuni,  sono  soggetti  al regime del demanio pubblico»;

il comma 1 dell’art. 38 del Decreto legislativo del 15/11/1993, n.507 recita: «Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province».

Quindi ci sentiamo di rassicurare Lei ed i Suoi lettori che chi pone sul suolo pubblico qualsiasi installazione fissa o temporanea (piante, sabbia da costruzione, sedie, materiale edile, etc.) è tenuto a chiederne l’autorizzazione e di pagare la tassa ad hoc.

Tale decreto esenta all’art. 49, soltanto le occupazioni effettuate da Enti Locali e/o Enti pubblici; la segnaletica stradale priva di pubblicità; le vetture in sosta a norma del C.d.S.; i servizi igienici in concessione; i passi carrabili per persone con deficit fisici.

Altresì, avendo noi prestato servizio in varie Regioni italiane, rassicuriamo Lei e i lettori che, tale informazione è a conoscenza dei cittadini della stragrande maggioranza del territorio nazionale e che viene rispettata in qualsiasi zona d’Italia, in quanto ivi il suolo pubblico non è adibito a “giardino” o “salotto privato” e quindi non vi sono sedie, piante, sdraio, vasi, etc., fatta eccezione per quelle aree degradate ove la legalità stenta a decollare, quali le vele di Scampia, etc..

Qualora vi siano dubbi, invito i lettori a visitare il Paese con l’applicativo “Google maps”, che fornisce immagini di luoghi del territorio nazionale percorribili con autoveicoli.

Noi non possiamo neanche considerare l’ipotesi che il sentir comune dei cittadini di Roccalumera sia quello di volersi conformare ad una zona di degrado civile e personalmente riteniamo che il paese ove siamo cresciuti e dove si trovano le persone a cui siamo maggiormente legati da rapporti di amicizia, conoscenza e parentela diretta e/o acquisita non sia meritevole dell’immagine dipinta dal Suo articolo.

Un paese descritto dal Suo articolo come fuori dalla legalità, ove la polizia municipale minaccia i cittadini e gli abitanti si meravigliano delle più basilari regole di rispetto dei diritti altrui e dei confini tra cose pubbliche e private, mentre il Sindaco non sa che fare…..

Atteso che nessuna delle Istituzioni vilipese (Sindaco e Polizia Municipale) si è premurato di smentire la circostanza delle minacce, fatte salve le eventuali querele dei singoli cittadini destinatari di esse, lungi dal voler giustificare tale comportamento, penalmente rilevante qualora effettivamente posto in essere, ci sentiamo di informare la collettività che, a norma dell’art. 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, detto anche T.U.L.P.S.  

L’autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L’autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell’autorità provinciale di sicurezza pubblica sono esercitate dal prefetto o dal questore; quelle dell’autorità locale dal capo dell’ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal sindaco.

Circa il secondo quesito, atteso che entrambi gli scriventi sono dipendenti a vario titolo della Repubblica Italiana (usiamo il termine per evidenziarne il significato di “cosa pubblica”) e conoscono il diritto amministrativo, vi è una inesattezza, in quanto la denuncia alla Corte dei Conti non può essere formulata da privati, atteso che tale obbligo ricade sui funzionari da cui dipendono i dipendenti pubblici che hanno posto in essere il danno erariale; inoltre in caso di denuncia non si è soliti inviarne copia al denunciato.

 

Di contro, almeno per onestà intellettuale, non potrà che concordare con noi che l’uso a titolo privatistico, indiscriminato ed abituale, del suolo pubblico (demanio pubblico/patrimonio indisponibile dello Stato) posto in essere da una parte rilevante della popolazione di un territorio ed in assenza di qualsivoglia concessione e/o pagamento dei conseguenti diritti (T.O.S.A.P. – Tassa per l’occupazione del suolo ed aree pubbliche) palesi qualche elemento per ipotizzare che vi sia un danno per le casse del Comune di Roccalumera e che, salvo diverso Suo avviso, questo sia a danno di ogni suo abitante.

Circa il contenuto della lettera, acclusa al Suo articolo e solo per ciò degna della nostra attenzione, ci pregiamo di evidenziare, a beneficio della verità dei fatti, che :

 

la nostra famiglia, definita nella medesima “questi amanti delle denunce”, ha da sempre improntato la propria esistenza sui principi fondamentali del nemini ledere (il cui significato nella lingua italiana è “non danneggiare nessuno”), dell’uso dell’educazione (che è patrimonio di chi la usa e non di chi la riceve) e dell’uso della sapienza, nella sua accezione di dote di chi unisce una vasta e assimilata conoscenza delle cose con la capacità e l’equilibrio nel giudicarle (il Sabatini Coletti – Dizionario della Lingua Italiana). L’esponente, nostra madre, donna degna ed ispirata da principi veramente cristiani, ha sempre esortato i suoi tre figli a conformare la propria condotta, consci del fatto che: Il saggio teme e sta lontano dal male, lo stolto è insolente e presuntuoso (Proverbi 14,16) e che chi si oppone all’autorità, si oppone all’ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna(Romani 13,2), ovviamente a cascata, tali principi sono insiti nei nostri figli e suoi nipoti.

Giusto, per completezza di informazione, si precisa che l’unico componente della famiglia che frequenta abitualmente i Tribunali nazionali e che è solito denunciare le persone, ma non è amante di esse, è il maggiore degli scriventi, il quale ha prestato per ben quattro volte giuramento di fedeltà alla Costituzione Italiana ed alle Istituzioni Repubblicane e ogni giorno difende gli interessi della collettività nell’ambito dell’Istituzione in cui presta servizio;

risulta oltremodo cacofonica l’espressione «arredo urbano a verde privato», atteso che il verde privato è il giardino di casa, mentre l’arredo urbano sono le aiuole comunali, del tipo di quelle posizionate sul lungomare di Roccalumera, sulle quali, lungi dal voler fornire consigli, noi riteniamo che potrebbero concentrarsi le risorse in termini economici e di tempo degli amanti del verde, promuovendo la campagna promossa dall’Amministrazione comunale, di cui ho letto in un articolo di tono meno polemico sulla Gazzetta del Sud di domenica 27 u.s., ossia “adotta un’aiuola” invece di sostenere quella promossa a fini privati di “adotta un abusivo”.  Nostro padre, persona proba e morigerata, che ha speso la gran parte della sua vita dedicandosi ad attività di associazionismo sportivo in favore dei giovani, ha acquistato nel tempo alcuni terreni, ove, oggi ormai in quiescenza, si dedica al suo hobby di coltivazione di piante e non ha mai preteso di usucapire il diritto di coltivare sul suolo pubblico;

per quanto attiene alla frase della lettera, riportata nel suo articolo: Ho informato dell’accaduto il Sindaco, che non mi dato una risposta certa e precisa, adducendo che non può prendere iniziative in merito, non sapendo cosa fare a fronte di tale incresciosa situazione, ci permettiamo di dubitare di tale affermazione in quanto il dott. Argiroffi, a noi noto quale persona proba e capace, certamente saprà reperire, tra i suoi più diretti collaboratori e/o consulenti, le necessarie risorse per poter porre in essere le misure contenute nella legislazione comunale in materia. Ovviamente, resta il dubbio che colui che afferma ciò, sia a conoscenza di altri impedimenti particolari che ne bloccano l’azione amministrativa e li abbia voluti manifestare erga omnes per chissà quale ragione;

l’indicazione dell’indirizzo del sottoscrittore della missiva, oltre a non aver grande rilevanza a fini di informazione giornalistica, dovendosi dar peso alla “notizia” e non consentire una diretta riconducibilità a persone attive e/o passive della vicenda, perché si sa che Roccalumera è un po’ come “Passerano Marmorito”, citato spesso in una nota trasmissione satirica degli anni 90, di cui si diceva che: “il paese è piccolo e la gente mormora”, ha suscitato la curiosità dei “lettori” oltre lo Stretto, i quali, accedendo alla piattaforma “Google Maps”, di libera consultazione, hanno rilevato che al civico 41 contiguo al 39 è presente un accesso veicolare, segnalato dal marciapiedi predisposto allo scopo, privo della tabella indicante la presenza di “passo carraio” e la relativa ordinanza di autorizzazione; dovremmo forse fargli credere che anche i passi carrai si possano autorizzare a voce?

Detto quanto sopra, si può addivenire che non trattasi di un episodio di intolleranza all’arredo urbano a verde privato che si è verificato ai danni del sottoscrittore della lettera acclusa all’articolo in argomento, ma di tentativo di collaborazione con l’Ente proprietario della strada, individuabile con assoluta certezza nel Comune di Roccalumera, nell’elidere le situazioni di abusivismo visibili alla esponente ma, a quanto appare dall’articolo in commento, diffuse nel territorio comunale.

Quindi non si tratta di qualcosa di formulato in quanto animati da una spiccata suscettibilità, in quanto derivante dalla necessaria tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi, risultati vieppiù lesi nel tempo ed ormai giunti a maturazione per un’adeguata tutela, in forza degli artt. 24 e 25 della Costituzione Italiana, in base ai quali: «Tutti  possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» e «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» ed ogni altro articolo della Carta Costituzionale che non è il caso di menzionare al momento.

Certi che Lei vorrà dare l’opportuno risalto alla presente, almeno nella stessa misura e mediante i medesimi canali (internet, stampa, social network) riservati alla diffusione del Suo articolo e della lettera che ha dato origine al medesimo, Le porgiamo distinti saluti.

Sarebbe auspicabile, ma non espressamente richiesto, che quanti si siano dapprima prodigati alla diffusione della notizia mediante “condivisione” del contenuto dell’articolo in rassegna ed atteso che, anche ai più istruiti, può sfuggire che il “condividere” un qualcosa equivale a “partecipare con altri” in quel qualcosa, annettessero, se ritenuto opportuno, porgere una qualsivoglia parola di “scuse” a coloro che, in quanto solo perché abitanti a margine dell’autore della missiva, sono state a torto vilipese.

 

In fede.

 

Pinerolo (TO), 29.01.2016/ Roccalumera (ME), 30.01.2016

 

Lettera Firmata

 

La famiglia C. in una lunghissima lettera (basata su articoli, codici e leggi, che interessano poco i lettori) ha voluto replicare all’altra famiglia F.  per un articolo pubblicato sul nostro giornale online la settimana scorsa. Abbiamo  divulgato integralmente le due lettere ed ora chiudiamo la diatriba tra queste due famiglie, perché i fatti personali non fanno cronaca, né interessano il giornale o i nostri lettori.

Una sola considerazione: le famiglie di Roccalumera, come  forse tutte quelle del Messinese e dell’intera Sicilia non avranno mai pagato il suolo pubblico, per una piantina (diametro del vaso 15 cm.)  sistemata  sul marciapiede davanti casa.

La Gazzetta Jonica

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