Palermo – “La rimozione di inerti e detriti dal letto e dalle rive e dagli argini del corso d’acqua, ripristinandone l’assetto ottimale; la rimozione di vegetazione che possa interferire con l’assetto del letto del corso d’acqua e l’eliminazione delle condizioni di rischio connesse con gli eventi di sovralluvionamento che determinano situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture ubicate in adiacenza ai corsi d’acqua stessi” E’ quanto si legge nel ddl presentato dai deputati del gruppo parlamentare Udc all’Assemblea regionale, Miccichè, Turano, La Rocca Ruvolo, Ragusa e Cani.
“Assistiamo all’ennesima catastrofe, non è la prima ma dobbiamo adoperarci per mettere in sicurezza il territorio – spiegano in una nota congiunta il Segretario regionale dell’Udc, On. Gianluca Miccichè e il vice segretario Matteo Francilia. Il nostro ddl prevede azioni che consentano, nel più breve tempo, di intervenire su alcune delle condizioni di dissesto idrogeologico operando proprio sugli alvei dei corsi d’ acqua: in moltissimi casi l’altezza dell’alveo è superiore del livello di piano rispetto a quello dei centri abitati.
Il ddl vuole intervenire superando la legge del 1991 che non consentiva di muovere un granello di sabbia.
In questa operazione – proseguono i due dirigenti centristi – sarà coinvolta l’A.R.P.A. che utilizzerà in modo utile e funzionale il materiale estratto e lo riutilizzerà per il rifacimento dei litorali oggetto di fenomeni di erosione, in stretta sinergia con gli Uffici del Genio Civile competente, intervenendo quindi sulle aree del demanio marittimo regionale senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione ambientale o di consegna delle aree secondo le norme del codice della navigazione e delle norme regionali relative”.
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QUESTO IL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO
Art. 1.
(Rifunzionalizzazione idraulica dei corsi d’acqua)
1. L’attività di prevenzione contro gli eventi di piena sono le azioni di rifunzionalizzazione idraulica e rinaturalizzazione dei corsi d’acqua.
2. Le azioni di ripristino della funzionalità idraulica e di rinaturalizzazione si sostanziano:
a) nella rimozione di inerti e detriti dal letto del corso d’acqua, in modo da ripristinarne l’assetto ottimale;
b) nella rimozione di inerti e detriti dalle rive e dagli argini del corso d’acqua, nel taglio e nella rimozione di vegetazione che possa interferire con l’assetto del letto del corso d’acqua.
3. Al fine di garantire la funzionalità idraulica dei corsi d’acqua del Demanio fluviale Regionale e per eliminare le condizioni di rischio connesse con gli eventi di sovralluvionamento che determinano situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture ubicate in adiacenza ai corsi d’acqua stessi, gli Uffici del Genio civile, cui sono già demandate le competenze derivanti da T.U. 25 luglio 1904, n.523, procedono, ai sensi degli artt. 97 lett.”m” ed “n” del citato Testo Unico ed in deroga all’art. 8 della L.R. del 15 maggio 1991, n. 24, procedono al rilascio di autorizzazioni all’estrazione dei depositi di inerti alluvionali, con finalità mirate a garantire la funzionalità idraulica e la preservazione degli ecosistemi fluviali.
4. Analogamente procedono al rilascio di autorizzazioni per il taglio e la rimozione di vegetazione che possa interferire con l’assetto del letto del corso d’acqua.
5. I relativi canoni concessori sono stabiliti con apposito Decreto dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, di concerto con il Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente e da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge. I predetti canoni sono riversati nella misura del 20% agli Uffici del genio Civile per l’effettuazione delle attività di istruttoria e di vigilanza degli interventi di estrazione assentiti e per attività di prevenzione dei rischi.
6. Per l’istruttoria delle relative istanze è previsto un contributo di € 10 per 1000 mc. di materiale inerte estratto, da versare su apposito capitolo da individuare con decreto di cui al comma 5 e da devolvere a favore degli Uffici del Genio civile che svolgono l’attività istruttoria. Nessun canone è dovuto per il taglio e la rimozione di vegetazione.
7. L’attività di estrazione viene svolta sotto l’alta sorveglianza dell’Ufficio del Genio Civile competente con spese di vigilanza a carico del richiedente. Gli Uffici del Genio Civile sono altresì autorizzati, anche previa segnalazione da parte di Enti Territoriali Pubblici, alla programmazione di campagne di prelievo finalizzate a quanto previsto ai sensi del comma 2 del presente articolo e da attuare mediante bandi ad evidenza pubblica.
8. Il materiale alluvionale estratto, previa caratterizzazione da parte dell’A.R.P.A. può essere anche trasferito con finalità di ripascimento dei litorali e/o a protezione dei centri abitati, su disposizione dell’Ufficio del Genio Civile competente, sulle aree di demanio marittimo regionale, senza alcuna ulteriore autorizzazione ambientale o di consegna aree ai sensi del Codice della Navigazione e norme regionali correlate.
Art. 2
(Ripartizione dei diritti fissi dovuti agli Uffici del Genio Civile per compiti di prevenzione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio)
1. I diritti fissi previsti ai sensi dell’articolo 37 comma 1 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, vengono incrementati del cento per cento.
2. Il cinquanta per cento delle somme accertate derivanti dalle attività di istituto degli Uffici del Genio Civile imputati al capo 18 del capitolo n. 1992 ed al capo 18 del capitolo n. 1734 del bilancio regionale, vengono riassegnati agli Uffici del Genio Civile, nella misura del trenta per cento, per la copertura degli oneri di funzionamento di tali Uffici; la parte residua del settanta per cento è destinata alla costituzione di un fondo finalizzato all’esecuzione di interventi di urgenza e somma urgenza necessari per l’eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità connesse ad eventi calamitosi derivanti da fenomeni di dissesto idrogeologico.
Art. 3
(Norma finale)
1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
– “La rimozione di inerti e detriti dal letto e dalle rive e dagli argini del corso d’acqua, ripristinandone l’assetto ottimale; la rimozione di vegetazione che possa interferire con l’assetto del letto del corso d’acqua e l’eliminazione delle condizioni di rischio connesse con gli eventi di sovralluvionamento che determinano situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture ubicate in adiacenza ai corsi d’acqua stessi” E’ quanto si legge nel ddl presentato dai deputati del gruppo parlamentare Udc all’Assemblea regionale, Miccichè, Turano, La Rocca Ruvolo, Ragusa e Cani.
“Assistiamo all’ennesima catastrofe, non è la prima ma dobbiamo adoperarci per mettere in sicurezza il territorio – spiegano in una nota congiunta il Segretario regionale dell’Udc, On. Gianluca Miccichè e il vice segretario Matteo Francilia. Il nostro ddl prevede azioni che consentano, nel più breve tempo, di intervenire su alcune delle condizioni di dissesto idrogeologico operando proprio sugli alvei dei corsi d’ acqua: in moltissimi casi l’altezza dell’alveo è superiore del livello di piano rispetto a quello dei centri abitati.
Il ddl vuole intervenire superando la legge del 1991 che non consentiva di muovere un granello di sabbia.
In questa operazione – proseguono i due dirigenti centristi – sarà coinvolta l’A.R.P.A. che utilizzerà in modo utile e funzionale il materiale estratto e lo riutilizzerà per il rifacimento dei litorali oggetto di fenomeni di erosione, in stretta sinergia con gli Uffici del Genio Civile competente, intervenendo quindi sulle aree del demanio marittimo regionale senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione ambientale o di consegna delle aree secondo le norme del codice della navigazione e delle norme regionali relative”.