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Calcio – Taormina accolto il ricorso. Robur respinto il reclamo contro il Misterbianco

Campionato di Eccellenza

Con il comunicato del 19 febbraio 2014 n. 371, il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dai Giudici Sportivi Sostituti, Sig. Gaetano Bruno, Sig. Pietro Castellana, Dott. Andrea Fasulo, Ing. Francesco Accurso e dal rappresentante dell’A.I.A., a.f.q. Pietro Consagra, ha adottato le decisioni in merito alla gara del campionato di Eccellenza del 2/2/14 tra Taormina e Football Club Acireale terminata sul 2 – 2. Si legge nel comunicato: Con reclamo ritualmente proposto la Società Taormina chiede l’irrogazione alla Società Football Club Acireale della punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3 segnalando la posizione irregolare dei calciatori Godino Lorenzo, Gallipoli Mario, Marletta Fabio Giuseppe, Costa Daniele, Nicolosi Salvatore, Cocuzza Giuseppe, Catalano Orazio e Cantarella Salvatore, schierati dalla Società consorella sebbene non ne avessero titolo per la non validità del loro tesseramento, in quanto le relative richieste sono state firmate dal Presidente, sig. D’Amico Nicola, inibito sino al 31/10/2013, come da C.U. n. 492 del 2/05/2013, così trasgredendo l’art. 10, comma 5, e l’art. 19, commi 1/h e 2/a, del C.G.S., perché temporaneamente impedito a compiere tali atti; Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 7/02/2014, la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. dichiarava invalidi, dalla data del deposito, i tesseramenti in favore della Società Football Club Acireale dei calciatori Godino Lorenzo, Gallipoli Mario, Marletta Fabio Giuseppe, Costa Daniele, Nicolosi Salvatore, Cocuzza Giuseppe, Catalano Orazio e Cantarella Salvatore; Poiché dalla dichiarazione di invalidità del tesseramento e dalla conseguente nullità dello stesso deriva la insussistenza del titolo alla partecipazione alla gara dei calciatori suddetti dei quali soltanto Catalano Orazio non ha preso parte effettivamente alla stessa; Che ciò determina la conseguente applicazione dell’art. 17, comma 5 del C.G.S. che prevede espressamente la perdita della gara per le Società che fanno partecipare alla stessa calciatori sprovvisti del titolo; Per quanto sopra; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Taormina, non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Football Club Acireale la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.

La nuova classifica http://www.gazzettajonica.it/sport/calcio/classifica/1/2/

Campionato di Prima Categoria – Girone E

In merito alla gara tra Lineri e Misetbianco del 09/02/14 valida per il campionato di promozione girone C terminata per 2 – 1: Si legge nel comunicato: Con reclamo ritualmente proposto la Società Robur segnala la posizione irregolare dei calciatori Zappulla Umberto, Musumeci Michele, Ahui Bile Frank Eddy, Marletta Salvatore, Scalia Alfio, Cannarozzo Carlo, Torrisi Emanuele, Bentivegna Daniele e Di Stefano Vito Daniele, schierati dalla Società Lineri Misterbianco sebbene non tesserati; Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia, si osserva che tutti i suddetti calciatori risultano in posizione regolare in quanto tesserati dalla Società Lineri Misterbianco, avendo quindi titolo a prendere parte legittimamente alla gara di cui si tratta; Per quanto sopra; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Robur, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo.

La nuova classifica anche in virtù del recupero tra Robur e Aci S. Antonio: http://www.gazzettajonica.it/sport/calcio/classifica/3/5/

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