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NIZZA, fuori D’Arrigo entra la Brigandì. Il Tar ha deciso

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2012, proposto da: Domenica Giuseppa Brigandì, Aurora Maria Rita De Filicaia, Carlo Gregorio, Francesco Antonio Miceli, Paolo Scalici rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmelo Moschella, Tommaso Micalizzi e Raffaele Tommasini, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale; contro Comune Di Nizza Di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Letteria Parisi, con domicilio eletto presso l’avv. Ignazio Danzuso in Catania, via Etnea, 353; Ufficio Elettorale Centrale presso la Prefettura di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149; nei confronti di Antonietta Cintorrino, Carmelo Campailla, Giacomo Maria D’Arrigo, Francesco Briguglio, Alessia Coledi, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Monforte, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale; Gaetano Scarcella, Stefania Arito, Giuseppe Basile, Maria Elena Carbone, Carmelo Ciatto, Francesco D’Amico, Giorgio Foscolo, Carmelo Ruota, Giovanna Tirante, Domenico Vollino, non costituiti in giudizio; per l’annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Nizza di Sicilia e del verbale di proclamazione degli eletti dell’8 maggio 2012 alla carica di consigliere comunale, nella parte in cui ha assegnato alla lista n. 1 “CAMBIA NIZZA”, anziché alla lista n. 3 “LIBERA NIZZA”, i seggi spettanti alla lista seconda classificata e, per l’effetto, sono stati proclamati consiglieri comunali di minoranza i controinteressati, facenti parte della lista n. 1 “CAMBIA NIZZA”, in luogo dei ricorrenti, candidati della lista n. 3 “LIBERA NIZZA”; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nizza Di Sicilia e dell’Ufficio Elettorale Centrale presso la Prefettura Di Messina, di Antonietta Cintorrino, di Carmelo Campailla, di Giacomo Maria D’Arrigo, di Francesco Briguglio e di Alessia Coledi; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO In data 6 e 7 maggio 2012 si sono tenute presso il Comune di Nizza di Sicilia le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale. Alla competizione elettorale hanno preso parte tre candidati sindaci e tre liste agli stessi collegati. Il candidato Giuseppe di Tommaso è risultato vincitore con 1.013 preferenze e la lista allo stesso collegata, denominata “Continuità e Crescita”, si è classificata, anch’essa, al primo posto con 1.124 voti. I ricorrenti erano candidati con la lista numero 3 “Libera Nizza”, collegata al sindaco Brigandì Domenica, che ha ottenuto 663 preferenze. L’ulteriore lista “Cambia Nizza” ha avuto attribuiti 665 voti di lista, classificandosi così al secondo posto ed ottenendo cinque seggi. Con ricorso depositato il 29 maggio 2012, notificato il 4/6/2012 con allegato il Decreto Presidenziale n. 3693/12, e ridepositato il 12 giugno 2012, i ricorrenti hanno impugnato il verbale di proclamazione degli eletti dell’8 maggio 2012 e gli atti ad esso collegati, contestando la legittimità delle operazioni elettorali, asseritamente affette da ricorrenti irregolarità. In particolare, si sono affidati alle seguenti censure: I) Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione e falsa applicazione del D.P. reg. 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 57, comma 8, e dell’articolo 69, comma 1, del testo unico n. 570/1960 – Eccesso di potere – Difetto assoluto di motivazione – Illogicità e contraddittorietà manifeste – Sviamento di potere – Difetto di istruttoria. Alcune preferenze attribuite alla lista controinteressata “Libera Nizza” avrebbero dovuto essere annullate. In particolare: I.1. Sezione n. 2. Nella sezione numero 2 erroneamente non sarebbe stata attribuita: 1) una scheda alla lista n. 3 “LIBERA NIZZA”, nella quale l’elettore avrebbe barrato il relativo crocesegno, pur apponendo accanto al simbolo della lista n. 2 il nome del candidato Tamà. Inoltre, nella medesima sezione erroneamente sarebbero stati attribuiti dei voti alle altre due liste, sol perché l’elettore avrebbe contrassegnato un candidato delle stesse, senza, però, esprimere la preferenza nei loro confronti, ma per altra lista. Tale espressione di voto sarebbe inefficace, poiché violativa degli articoli 38 e 44 del D.P.R. Reg. 20 agosto 1960 n. 3. In particolare, nella Sezione 2: 2) una scheda riportante, accanto al simbolo della lista n. 1, il nome del candidato Tirante e in cui l’elettore avrebbe barrato anche il simbolo della lista n. 2; 3) una scheda riportante, accanto al simbolo della lista n. 1, il nome del candidato Ciatto e in cui l’elettore avrebbe barrato anche il simbolo della lista n. 2; 4) una scheda riportante, accanto al simbolo della lista n. 1, il nome del candidato Cintorrino e in cui l’elettore avrebbe barrato anche il simbolo della lista n. 3; 5) una scheda riportante, accanto al simbolo della lista n. 1, il nome del candidato Campailla, e in cui l’elettore avrebbe barrato anche il simbolo della lista n. 2; 6) una scheda, altrettanto illegittimamente, sarebbe stata assegnata alla lista n. 1, pur avendo una preferenza espressa per un suo candidato (Basile), apposta, però, nella casella accanto alla lista numero 2; 7) due schede, illegittimamente, sarebbero state assegnate alla lista n. 1, pur avendo l’elettore votato un candidato della stessa (Tirante), esprimendo, però, la relativa preferenza sulla scheda in modo trasversale. Sezione n. 3. Nella sezione n. 3, illegittimamente, sarebbero state assegnate alla lista n. 1 le seguenti schede: 1) la scheda in cui l’elettore ha votato un candidato della lista n. 1 (D’Arrigo), esprimendo però la relativa preferenza nella casella della lista n. 2; 2) la scheda in cui l’elettore ha votato un candidato della lista n. 1 (Carmelo Ciatto), esprimendo però la relativa preferenza nella casella della lista n. 3; Sempre nella medesima sezione sarebbero state illegittimamente annullate, in violazione all’articolo 38 sopra citato, delle schede che avrebbero dovuto essere assegnate alla lista ricorrente. Ed in particolare: 3) la scheda in cui l’elettore ha barrato sia la lista n. 1 che la lista n. 3 e accanto a questa ha scritto il nome del candidato alla carica di consigliere Bolena; 4) la scheda in cui l’elettore ha barrato sia la lista n. 2 che la lista n. 3 e accanto a questa ha scritto il nome del candidato alla carica di consigliere Cananzi; 5) la scheda in cui l’elettore ha barrato sia la lista n. 2 che la lista n. 3 e accanto a questa ha scritto il nome del candidato alla carica di consigliere Trimarchi. II. Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.P.Reg. n. 20 agosto 1960 n. 3 – Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto di istruttoria, illogicità, difetto dei presupposti, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, violazione dei principi del giusto procedimento – Violazione della legge n. 241/90. Asseriscono, inoltre, i ricorrenti che le operazioni di scrutinio effettuate in tutte le sezioni del Comune intimato sarebbero inficiate da illegittimità per irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali. Ed invero: a) i plichi contenenti le schede sarebbero stati trasmessi alla Prefettura, anziché subito, dopo due giorni; b) i verbali delle sezioni elettorali nonché quello delle operazioni dell’adunanza dei presidenti le sezioni sarebbero caratterizzati da evidenti correzioni. Analoghe irregolarità formali ci sarebbero nel verbale delle operazioni elettorali e delle sezioni numero 2 e 3. Asseriscono i ricorrenti che dette irregolarità sarebbero sufficienti a inficiare il risultato elettorale, soprattutto ove si consideri che la differenza di voti con la lista controinteressata è di appena due unità. Su queste premesse, i ricorrenti hanno chiesto che venisse disposta una verificazione volta ad accertare la fondatezza delle censure proposte. Costituitasi, la Difesa erariale per l’ufficio centrale elettorale ha concluso per il difetto di legittimazione passiva del detto organo e, comunque, per l’infondatezza del gravame. Il Comune, in sede di controricorso, ha concluso per il rigetto del gravame e, in particolare, del secondo motivo attinente in maniera specifica alle operazioni svolte dal medesimo ente. Costituitisi, i controinteressati intimati, in quanto eletti nella lista “Cambia Nizza”, hanno concluso per l’infondatezza del gravame e, altresì, hanno spiegato ricorso incidentale affidato a varie censure. Con Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 1908/12 questa stessa Sezione ha disposto verificazione delle schede contestate sia con il ricorso principale che con quello incidentale. La stessa è stata depositata il 25 settembre 2012. Alle relative operazioni non hanno partecipato i difensori dei ricorrenti, perché, come i medesimi hanno rappresentato già nella memoria depositata il 2.11.2012, la relativa comunicazione è stata loro fornita solo con raccomandata (la cui data di ricezione non è stata peraltro resa nota a questa Sezione neppure dalla Prefettura), anziché tramite fax o posta elettronica certificata – pec. Di conseguenza, i ricorrenti hanno eccepito la nullità della verificazione, non essendo stati messi tempestivamente nelle condizioni di parteciparvi ed hanno chiesto quindi il rinnovo della stessa. Con ordinanza n. 2997/12 si è accolta detta eccezione, al fine di consentire ai ricorrenti di presentare al verificatore ogni osservazione e richiesta ritenuta utile. Indi, la nuova verificazione è stata depositata in data 1/2/2013. Le parti si sono scambiate memorie il 27 e il 28 maggio 2013. Alla pubblica udienza del 13 giugno 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO I. In conformità all’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato va estromesso dal giudizio l’Ufficio Centrale presso la Prefettura di Messina. Per giurisprudenza prevalente (cfr. C.d.S., A.P., 23 febbraio 1979, n. 7, C.G.A., 18 maggio 2007, n. 396, C.d.S., Sez. V, 13 novembre 2009, n. 7104), nel giudizio elettorale sono parti necessarie unicamente l’Ente al quale l’elezione si riferisce a cui vanno imputati i risultati elettorali, nonché, in qualità di controinteressati, i candidati della cui avvenuta elezione si discute e che, dunque, possono restare pregiudicati dalla chiesta modificazione del provvedimento impugnato. II. Ciò posto, è possibile passare all’esame del merito del ricorso. Preliminare ad ogni considerazione è l’esame delle risultanze della verificazione così come rinnovata e depositata l’1 febbraio 2013. In riferimento al ricorso principale, dal relativo verbale emerge il rinvenimento e, quindi, l’acquisizione delle seguenti schede oggetto di contestazione: dalla Sezione n. 2, tra le schede valide: – una scheda recante accanto al simbolo della lista n. 2 il nome del candidato Tamà e segno di croce sul simbolo della lista n. 3; – una scheda recante accanto al simbolo della lista n. 1 il nome del candidato Ciatto Carmelo e segno di croce sul simbolo della lista n. 2; – “una scheda recante accanto al simbolo della lista n. 2 il nome del candidato Campailla e segno di croce sul simbolo della lista n. 2”; Sezione n. 3 Tra le “schede valide, contenenti voti di lista e/o di preferenza contestati” è stata rinvenuta: 4) la scheda con preferenza espressa per il candidato D’Arrigo scritta nel riquadro riservato alla lista n. 2; 5) la scheda con preferenza espressa per il candidato Carmelo Ciatto scritta nel riquadro riservato alla lista n. 3. Tra le schede nulle è stata rinvenuta: 6) una scheda riportante segno di croce sia sulla lista n. 1 che sulla lista n. 3 con preferenza espressa per il candidato Bolena scritta nel riquadro riservato alla lista n. 3. Il verbale dà atto che l’Avv. Moschella per i ricorrenti ha richiesto l’acquisizione e comunque il rinvenimento tra le schede nulle di numero due contenenti: a) crocesegno sulla lista n. 2 e sulla lista n. 3 e preferenza assegnata a “Lavinia Cananzi” apposta nello spazio destinato alla lista n. 3; b) crocesegno sulla lista n. 2 e sulla lista n. 3 e preferenza assegnata a “Carmelo Trimarchi”, apposta nello spazio destinato alla lista n. 3. Il verificatore non ha acquisito le due schede, in quanto non esattamente corrispondenti alla descrizione data con l’ordinanza del T.A.R.. Premette il Collegio che in sede di verbale, così come sopra chiarito, è stata acquisita, secondo la descrizione, una “scheda recante accanto al simbolo della lista n. 2 il nome del candidato Campailla e segno di croce sul simbolo della lista n. 2”. La stessa non corrisponde a quella oggetto della censura, secondo la quale vi sarebbe stata “una scheda riportante, accanto al simbolo della lista n. 1, il nome del candidato Campailla, e in cui l’elettore avrebbe barrato anche il simbolo della lista n. 2”. In realtà, trattasi di un mero errore di trascrizione, poiché la scheda effettivamente acquisita corrisponde a quella oggetto della censura. Ciò posto, preliminarmente, ritiene il Collegio di dover confermare l’orientamento espresso circa la necessità di rinnovare la verificazione con l’Ordinanza n. 2997/12 resa da questa stessa Sezione, le cui risultante sono state avversate in sede di memoria dai controinteressati. III. E’ possibile passare all’esame delle concrete censure. Ricorso principale. – scheda recante accanto al simbolo della lista n. 2 il nome del candidato Tamà e segno di croce sul simbolo della lista n. 3; – scheda recante accanto al simbolo della lista n. 1 il nome del candidato Ciatto Carmelo e segno di croce sul simbolo della lista n. 2; – scheda recante accanto al simbolo della lista n. 1 il nome del candidato Campailla e segno di croce sul simbolo della lista n. 2; In ordine alle dette schede, in sede di prima verificazione, in assenza di contraddittorio, è stato eccepito dai controinteressati, e regolarmente verbalizzato dal verificatore, che non è stato possibile stabilire a chi le stesse siano state assegnate, in quanto inserite nella busta 5/CS senza alcun raggruppamento per lista. Il Collegio, pertanto, ritiene di procedere con precedenza all’esame delle censure relative alle altre schede. Sezione n. 3 Tra le “schede valide, contenenti voti di lista e/o di preferenza contestati” è stata rinvenuta: 4) la scheda con preferenza espressa per il candidato D’Arrigo scritta nel riquadro riservato alla lista n. 2; 5) la scheda con preferenza espressa per il candidato Carmelo Ciatto scritta nel riquadro riservato alla lista n. 3. Nel caso di specie, in quanto verbalizzata, non è dubbia l’assegnazione delle tre schede sopraindicate alla lista n. 1 dei controinteressati. Asseriscono i ricorrenti che le schede, associate alla indicazione del candidato apposto, però, in un riquadro diverso da quello della lista di appartenenza, non avrebbero potuto essere così assegnate poiché, ai sensi dell’art. 38, comma 10, D.P.Reg. 20-8-1960 n. 3 “é inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato” e, comunque, secondo quanto disposto dall’art. 44 della medesima fonte normativa, “la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo il disposto dei commi seguenti”. Replicano i controinteressati, che le schede sono state legittimamente assegnate, in ossequio al comma 12 del medesimo art. 38 richiamato da controparte, secondo cui: “se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge”. Non avrebbe alcun rilievo, per altro, la circostanza secondo la quale l’indicazione del candidato sia stata apposta al di fuori del corrispondente riquadro relativa alla lista di riferimento, non essendo previsto da alcuna disposizione la nullità di tale espressione di voto. La censura va condivisa. Il Collegio non ignora il diverso orientamento espresso dal Giudice di seconde cure (cfr. CGA 12 agosto 2010 n. 1110), secondo il quale non sarebbe condivisibile il motivo di gravame posto al vaglio del Collegio, <>. Al contrario, come già chiarito da questo stesso Tribunale in fattispecie identica (cfr. TAR Catania, I, 16 febbraio 2009, n. 337) <>. In altri termini, <> (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 16-11-2005, n. 3559 e giurisprudenza ivi citata, Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2001, n. 1020; T.A.R. Sardegna, 25 marzo 2005, n. 538; T.A.R. Friuli-V.Giulia, 12 marzo 2005, n. 120). Conclusivamente, coerentemente a quanto chiarito dalla Giurisprudenza formatasi sulla normativa regionale in esame, <> (cfr. TAR PALERMO, Sez. II, sent. n. 1251 del 07-12-1995). Né, in linea di principio, ha addirittura <> (cfr. Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 30 aprile 1997, n. 53). Del resto, conclude il Collegio, il comma 5 dell’art. 38 in esame stabilisce che <>, sicché ogni diversa indicazione, per essere valutabile, deve apparire univoca. E nel caso in esame, come chiarito, la univocità del voto non è possibile dedurla dalla modalità di espressione dello stesso. Tanto basta per ritenere fondata la censura e per disporre l’annullamento delle due schede e, quindi, l’attribuzione delle stesse alla lista controinteressata, alla quale, dunque, vanno assegnati 663 voti complessivi e non 665, come da verbale impugnato. Il verificatore ha, inoltre, rinvenuto, tra le nulle, un’ulteriore scheda, così formata: “una scheda riportante segno di croce sia sulla lista n. 1 che sulla lista n. 3 con preferenza espressa per il candidato Bolena scritta nel riquadro riservato alla lista n. 3”. Asseriscono i ricorrenti che la scheda avrebbe dovuto essere assegnata alla loro lista, poiché il richiamato art. 38, comma 11, così statuisce: “11. Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato”. La chiarezza della norma e la mancata contestazione circa l’appartenenza alla lista 3 del candidato Bolena, la cui preferenza è stata apposta nella riga corrispondente a detta lista, determinano l’accoglimento anche della detta censura e, quindi, l’assegnazione della scheda alla lista dei ricorrenti, alla quale, conseguentemente, vanno assegnati n. 664 voti complessivi, anziché 663. Ricorso incidentale. L’unica scheda rinvenuta, al di là della fondatezza della censura ivi espressa, è stata prelevata dalla busta 5CS, relativa alle schede valide, la stessa per la quale i controinteressati hanno dedotto che, così come rappresentato dal verificatore ad istanza del legale degli stessi nella prima verificazione (cfr. pag. 3), poi rinnovata, non è stato possibile accertare l’assegnazione della preferenza, posto che le schede erano state “inserite nella busta 5/CS senza alcun raggruppamento per lista”. Se così è, considerando il risultato della prova di resistenza, di cui subito appresso, il Collegio scioglie la riserva relativa alle prime tre schede contestate e rinvenute in sede di verificazione, ritenendo inutile discettare sulla fondatezza delle censure, alla luce della verificazione rinnovata che nulla dice in ordine (e non potrebbe ormai più farlo) alla modalità di rinvenimento delle schede. In altri termini, la già acquisita fondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame di dette doglianze e dalla refluenza della rinnovazione della verificazione sull’ammissibilità delle censure relative a dette schede. Pertanto, in punto di fondatezza, essendo lo scarto tra le due liste di due schede e dovendosi annullare due schede alla lista controinteressata ed assegnarne una, illegittimamente annullata, alla lista dei ricorrenti, il ricorso si appalesa fondato. L’accoglimento delle censure principali esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di gravame. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso principale, va disposto, nella parte di interesse, l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio Comunale di Nizza di Sicilia dell’8.5.2012 e, per l’effetto, va corretto il risultato elettorale assegnando alla lista “Libera Nizza” voti 664 e alla lista “Cambia Nizza” voti 663, disponendo tutti gli effetti consequenziali che dalla nuova collocazione delle due liste derivano. Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio. Le spese della disposta verificazione, per il principio della soccombenza, vanno a carico dei controinteressati. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania Sezione Quarta – accoglie il ricorso principale e per l’effetto rettifica il verbale di proclamazione degli eletti impugnato, nei modi di cui in motivazione, disponendo tutti gli effetti consequenziali che dalla nuova collocazione delle due liste derivano. Spese compensate. Le spese per la disposta verificazione elettorale vengono poste a carico dei controinteressati. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Manda alla segreteria del Tribunale di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Nizza di Sicilia, perché provveda agli adempimenti prescritti dall’art. 130, comma 8, c.p.a. e al Prefetto della Provincia di Messina. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati: Cosimo Di Paola, Presidente Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore Francesco Bruno, Consigliere L’ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/06/2013

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