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Condomini e amministratori sotto l’ombrello delle nuove norme.

Riforma epocale in tema di condomini. Le nuove disposizioni, contenute dalla legge 11 dicembre 2012 n. 220,  entreranno in vigore il prossimo 18 giugno 2013. Si tratta di provvedimenti che riguardano a 360 gradi la convivenza tra condomini: dall’eliminazione delle barriere architettoniche all’utilizzo di riscaldamento autonomo, dalla possibilità di tenere animali domestici ai requisiti obbligatori per gli amministratori. Era dal 1942 che non veniva redatto un nuovo testo. Proprio la regolamentazione sugli amministratori di condominio sembra la novità più articolata. Cessano dall’incarico gli amministratori che non hanno gli specifici requisiti stabiliti dal nuovo articolo 71-bis, introdotto dalla riforma. Innanzitutto, per essere eletto amministratore, bisognerà possedere requisiti ben precisi (ad esempio avere almeno il diploma di scuola superiore, il candidato deve godere dei diritti civili e non essere mai stato condannato per reati contro il patrimonio né essere stato protestato) e aver frequentato un corso di formazione specializzato. L’assemblea dei condomini potrà subordinare la nomina  dell’amministratore alla presentazione di una polizza assicurativa a copertura degli atti compiti nell’esercizio del suo mandato. Inoltre, ogni condominio potrà disporre di un proprio sito web dove gli inquilini potranno visionare i documenti contabili e il rendiconto finanziario dello stabile. Al termine del mandato annuale l’amministratore potrà essere sollevato dall’incarico, ma potrà essere “licenziato” dall’assemblea condominiale anche per volontà di un solo condomino nel caso in cui vi siano gravi irregolarità fiscali o non abbia provveduto ad aprire un conto corrente condominiale. Requisiti minori invece per coloro che amministano il proprio condominio. Per quanto riguarda invece il possesso di animali domestici, le nuove disposizioni non consentono a nessun condominio il divieto di detenere animali domestici, qualsiasi essi siano. Altra novità riguarda il riscaldamento: coloro che vogliono staccarsi dall’impianto centralizzato potranno farlo anche senza il consenso dell’assemblea condominiale, ma dovranno farsi carico ugualmente dei costi della manutenzione straordinaria dell’impianto centrale. Nelle nuove disposizioni c’è anche spazio per la regolamentazione delle barriere architettoniche che potranno essere attuate previo accordo tra i condomini che rappresentano almeno un terzo dei millesimi del palazzo

 

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