La Presidenza del consiglio con un comunicato pubblicato nella GU n. 48 del 28.02.2011 ha rivalutato per l’anno 2011 la misura degli assegni di maternità e al nucleo familiare che ammontano, rispettivamente, a euro 316,25 e 131,87 (nella misura intera). A seguito della rivalutazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (che ora ammonta secondo quanto annunciato con il comunicato ufficiale dell’ISTAT del 14.01.2011 a 1,6%), ai sensi dell’art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 il valore degli assegni di maternità e per il nucleo familiare devono essere rideterminati sulla base di tale indice. Pertanto, la presidenza del cdm ha comunicato che:
Assegno di maternità:
• importo economico: l’assegno mensile di maternità ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2011, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 316,25;
• valore dell’indicatore della situazione economica: per le domande relative all’anno 2011, il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 32.967,39.
Assegno per il nucleo familiare:
• importo economico: l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2011, se spettante nella misura intera, è pari a € 131,87;
• valore dell’indicatore della situazione economica: per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a € 23.736,50.
Si ricorda che l’assegno di maternità può essere richiesto dalla madre anche adottante, dal padre anche adottante, dall’affidataria/o preadottiva/o, dall’adottante non coniugato, dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva, dall’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.