Oggi, giovedì 16 dicembre, è il termine ultimo per pagare l’Ici 2010. I contribuenti proprietari di una o più abitazioni dovranno, dunque, pagare la tassa di proprietà; sul proprio possedimento. Esclusi i proprietari degli immobili adibiti a dimora abituale del contribuente. Secondo la legge, infatti, la dimora abituale coincide con la residenza anagrafica ma si può dimostrare anche che la dimora abituale è collocata in un immobile diverso da quello di residenza, per esempio, se si è impiegati in una città diversa da quella in cui si risiede, escluse dalle unità immobiliari delle categorie catastali A1, A8 e A9. Il beneficio si estende anche agli immobili delle cooperative a proprietà indivisa assegnati ai soci, la casa del coniuge separato o divorziato assegnata in uso gratuito all’ex coniuge, a condizione che il proprietario non sia titolare di altro immobile a uso abitativo sito nello stesso comune, gli immobili degli Iacp assegnati. L’esenzione Ici tocca anche le fattispecie di assimilazione che i comuni hanno adottato in applicazione di precise disposizioni di legge, e che sono due: l’immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale; e l’unità immobiliare non affittata in proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero. Esclusi, infine, l’immobile non affittato posseduto in Italia da un cittadino iscritto all’Aire (elenco dei residenti all’estero) e l’immobile concesso in locazione a soggetti che lo adibiscono ad abitazione principale.