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venerdì, Gennaio 3, 2025
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MESSINA, NUOVE NORME PER LE VITTIME DEL DOVERE

Con Legge n.206 Agosto 2004 e successive modificazioni sono state emanate nuove norme in favore delle vittime del dovere , del terrorismo e della criminalita’ organizzata. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’art.3 della legge 13/8/1980 n.466,e, in genere tutti i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’ invalidita’permanente in attivita’ di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di effetti verificatasi: Nel contrasto ad ogni tipo di criminalita’; Nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; Nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; In operazioni di soccorso; In attivita’di tutela della pubblica incolumita’; A causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,necessariamente , caratteristiche di ostilita’.

A costoro sono equiparati coloro che abbiano contratto infermita’permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso,in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura ,effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. I benefici della citata legge si applicano agli eventi verificatesi sul territorio nazionale a far data dal 1 gennaio 1961 mentre per gli eventi occorsi all’estero la concessione è subordinata alle circostanze che gli stessi abbiano avuto decorrenza dal 1 gennaio 2003- L’art.4 comma 2/Bis ha introdotto un particolare regime di calcolo per coloro che hanno proseguito l’attivita’ lavorativa (anche se l’evento sia accaduto ante 26.8.2004 data di entrata in vigore delle legge 2006) a condizione che abbiano avuto il riconoscimento di un invalidita’permanente non inferiore al 25% della capacita’ lavorativa con la rivalutazione della percentuale che tenga conto del riconoscimento del danno morale e biologico. Ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennita’ di fine rapporto a chiunque subisca o abbia subito un’invalidita’ permanente di qualsiasi entità e grado,nonché alle vedove e agli orfani la retribuzione pensionabile và ridimensionata e sara’pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata con l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi e con l’applicazione dei benefici previsti dall’art.2 della legge 336/70 , quindi con un ulteriore incremento del 7,5 per cento ; l’intero importo non è assoggettabile all’imposta del reddito delle persone fisiche(IRPEF) . Qui di seguito sono elencati i benefici previsti:

Riliquidazione pensione ,anche ai superstiti , con decorrenza 26.8.2004; Rimborso Irpef a far data dal mese di settembre 2004; Liquidazione ai superstiti della doppia annualita’ comprensiva della tredicesima mensilita’; Assegno vitalizio soggetto alla perequazione automatica; Esenzione totale ticket sanitari; Per gli aventi diritto collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenze a parità di titoli ecc;. Onorificenza- concessione di una medaglia in oro al coniuge superstite ed , in sua assenza , ai figli .- Decreto del Ministro dell’Interno del 6 maggio 2008- Borse di studio per ogni anno di scuola elementare e secondaria,inferiore e superiore e di corso universitario.

Tali borse sono esenti da ogni imposizione fiscale. Gli interessati per chiarimenti possono rivolgersi all’U.N.M.S. Sede Provinciale di Messina,Via Carlo Citarella , 35 –apertura Ufficio lunedi’- venerdi’ ore 9-12, mercoledi’ 16,30- 18,30. In altri orari solo per appuntamento tel/fax- 090 2934442.

Il Presidente Provinciale

Cav. Pina Longo

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