STANGATA AL REAL TAORMINA – SORRIDONO LE CASSE DELLA FEDERAZIONE
Dopo alcuni mesi,
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Alessandro Andrea (Calciatore A.S.D. Real Taormina già Consigliere A.S.D. Robur Letojanni)
Sig. Cacciatore Riccardo (Dirigente A.S.D. Real Taormina)
Società A.S.D. Real Taormina (Me)
Società A.S.D. Robur Letojanni)
Procedimento 295/A
Considerato che
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 11 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: il Sig. Cacciatore Riccardo e la società A.S.D. Real Taormina hanno prodotto memoria difensiva dichiarandosi estranei all’irregolarità in materia di tesseramento posta in essere dal Sig. Alessandro Andrea, non conoscendo la posizione federale antecedente dello stesso. Chiedono la declaratoria di non punibilità.
La società A.S.D. Robur Letojanni ha prodotto memoria difensiva, assistita dall‘avvocato Giacomo Rossini, con la quale si dichiara non responsabile del comportamento assunto personalmente dal Sig. Alessandro Andrea, già titolare della carica di Consigliere del consiglio direttivo della A.S.D. Robur Letojanni. Chiede che la predetta società venga estromessa dalla procedura disciplinare instaurata a carico.
Ritenuto che le società rispondono comunque delle condotte riconducibili a carico dei propri tesserati e dell’attività svolta dagli stessi ancora tesserati in seno alla società stessa.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
· al Sig. Alessandro Andrea (oggi tesserato Calciatore A.S.D. Real Taormina) la squalifica a tutti gli effetti per anni 2 (due);
· al Sig. Cacciatore Riccardo (Dirigente accompagnatore società A.S.D. Real Taormina) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per anni 1 (uno);
· alla società A.S.D. Real Taormina, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di €.1000,00 (mille);
· alla società A.S.D. Robur Letojanni, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di €.300,00 (trecento).