Abolita l’Ici sulla prima casa. Il Consiglio dei Ministri, riunito a Napoli, ha deciso che l’imposta sull’abitazione principale non è dovuta già dal prossimo versamento di giugno. Naturalmente l’esenzione coinvolge anche le pertinenze(come box, garage, cantine), mentre restano soggette al tributo gli immobili classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8(ville) e A9(castelli). Secondo la risoluzione n. 1 del 2008 i comuni hanno il potere di limitare il numero delle unità immobiliari qualificabili come pertinenze. Per coloro che hanno effettuato già il versamento dell’imposta per il 2008 hanno diritto al rimborso dell’intero importo pagato. L’istanza di rimborso dell’Ici pagata deve essere effettuata entro cinque anni dalla data di versamento. L’abolizione dell’imposta comunale sugli immobili riguarda esclusivamente l’immobile adibito ad abitazione principale, mentre nulla è cambiato per le aree edificabili o i terreni agricoli, oppure gli immobili a disposizione.
A cura del Dott. Gianni Arpi