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domenica, Settembre 8, 2024
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Santa Teresa è zona rossa. Il presidente Musumeci firma l’ordinanza

È stata firmata poco fa dal presidente della Regione, Nello Musumeci, l’ordinanza che istituisce a Santa Teresa di Riva la zona rossa. A richiedere le restrizioni il primo cittadino dopo che negli ultimi giorni la situazione è precipitata. Oggi si contano nella cittadina jonica 54 casi positivi da Covid-19, di cui 16 negli ultimi sette giorni. La zona rossa resterà entrerà in vigore dal 16 fino al 26 maggio.

Ecco cosa si può e non si può fare in zona rossa:

SPOSTAMENTI

In zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

  • di lavoro,
  • di salute,
  • per urgenze e necessità particolare,
  • il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.

Stop alle visite ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, a tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

Si ricorda inoltre che ogni spostamento all’interno del proprio comune in zona rossa dovrà essere motivato, al momento di un eventuale controllo da parte delle Forze dell’Ordine, attraverso la compilazione del modulo di autocertificazione.

 

BAR, RISTORANTI E NEGOZI

Le disposizioni in merito a bar e ristoranti applicate in zona rossa rimangono invariate, sempre soggette al divieto di consumare cibi e bevande all’interno dei locali di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze:

  • nessuna restrizione per quanto riguarda la ristorazione con consegna a domicilio;
  • l’asporto è consentito fino alle ore 22 (non è permesso, invece, consumare sul posto o nelle adiacenze del locale), ma dopo le 18 scatta il divieto di consumazione di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • l’asporto è vietato dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3);
  • rimangono aperti i servizi di somministrazione di cibi e bevande nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
  • l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.
  • è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Per quanto riguarda le attività commerciali, sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità.

 

ATTIVITA’ MOTORIA

A differenza delle riaperture che coinvolgono la zona gialla, per l zona rossa nulla cambia nulla per lo sport. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per:

  • l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

Allo stesso modo, sono sospesi:

  • l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.
  • lo sport di contatto, insieme a tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse di carattere amatoriale.

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale.

Le Faq di Governo specificano inoltre che è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

 

ATTIVITA’ CULTURALI

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura rimane sospeso in zona rossa, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

Tuttavia, resta confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.

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